L'indennizzo al condòmino comproprietario dell'alloggio del portiere concesso in uso al condominio

l'an discende da un criterio legale, la quantificazione dal valore locativo depurato del risparmio di spesa ex art. 1123 c.c.

Redazione CondominioDoc15 min di lettura

Riferimenti normativi richiamati nella motivazione

art. 1123 c.c. - art. 1223 c.c. - art. 2041 c.c. - art. 384 c.p.c.

Principi di diritto espressi nella motivazione

Il principio di diritto affermato nella motivazione è la seguente:

la spesa per il portiere rientra fra gli oneri condominiali soggetti al medesimo criterio proporzionale in ragione della proprietà di ciascun condomino, non potendo ritenersi conforme ad esso il generico richiamo al criterio compensativo formulato dalla Corte d'appello.

In sede di rinvio, pertanto, si dovrà accertare l'eventuale posta attiva in favore della condomina … per il mancato introito derivante dall'utilizzo da parte del condominio dell'appartamento del portiere, da calcolarsi in base al valore locativo dell'immobile non corrisposto diviso per un decimo (pari alla quota di comproprietà del bene), dopo aver sottratto a tale somma dal lato passivo il corrispondente guadagno della ricorrente come risparmio di spesa da calcolarsi sempre in base al valore locativo dell'immobile ma questa volta ripartito non per un decimo ma in base al diverso criterio ex art. 1123 c.c.

Parte in fatto

La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una condòmina — comproprietaria per un decimo dell'appartamento adibito ad alloggio del portiere — nei confronti del Condominio di via …. Il Tribunale di Roma revocava il decreto opposto, condannava l'opponente al pagamento della minor somma di € 1.776,70 oltre accessori e rigettava la domanda riconvenzionale con la quale la condòmina aveva chiesto il riconoscimento di un indennizzo pro quota per l'utilizzo, da parte del condominio, dell'alloggio del portiere di cui era comproprietaria.

La Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, rideterminava l'importo dovuto in € 1.560,12 oltre interessi, confermando peraltro il rigetto della domanda riconvenzionale.

Avverso tale decisione la condòmina proponeva ricorso per cassazione limitatamente al capo relativo al rigetto della riconvenzionale. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 12659/2020, accoglieva il motivo, cassava la sentenza impugnata in relazione a tale profilo e rinviava alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Riassunto il giudizio, la condòmina chiedeva la condanna del condominio al pagamento di una somma a titolo di indennizzo (o restituzione) per l'utilizzo dell'alloggio del portiere, di cui deduceva la comproprietà per un decimo, oltre agli ulteriori importi maturati nel tempo sino alla vendita dell'immobile. Il condominio rimaneva contumace nel giudizio di rinvio.

La Corte d'appello, muovendo dal rilievo che la cassazione con rinvio aveva escluso il criterio compensativo e richiamato il criterio di ripartizione di cui all' art. 1123 c.c. — fondato sulla proporzione dei millesimi di proprietà — rigettava nuovamente la domanda per difetto di prova, sul presupposto che l'attrice non avesse prodotto le tabelle millesimali, né il regolamento condominiale, né fornito elementi idonei a individuare la concreta misura della partecipazione millesimale. Contro tale pronuncia la condòmina proponeva l'ulteriore ricorso per cassazione deciso con l'ordinanza in commento.

Parte in diritto

Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 1123 c.c. in relazione all'art. 2041 c.c., nonché la violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancata applicazione, da parte del giudice del rinvio, del principio di diritto enunciato nella precedente fase di legittimità. La tesi difensiva distingue nettamente due profili: l'individuazione del criterio di riparto degli oneri di portierato (ex art. 1123 c.c. ) e la quantificazione dell'indennizzo per il godimento gratuito dell'alloggio, che andrebbe rapportata al valore locativo del bene, limitatamente alla quota di comproprietà (un decimo), e non ai millesimi condominiali.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Il nucleo dell'errore del giudice del rinvio è individuato nell'avere subordinato l'accoglimento della domanda — e dunque l'an dell'indennizzo — alla prova dei millesimi di proprietà, ritenendo tale elemento decisivo ai fini della quantificazione del credito. Al contrario, osserva la Corte, la partecipazione millesimale discende dall'applicazione di un criterio legale e deve perciò essere accertata in giudizio: la sua mancata allegazione non può tradursi in un difetto di prova dell'indebito arricchimento del condominio.

Particolarmente significativa è la scomposizione del rapporto dare/avere che la Corte impone al giudice del rinvio. Il credito della condòmina va determinato come differenza fra due poste: sul lato attivo, il mancato introito derivante dall'utilizzo dell'appartamento da parte del condominio, calcolato sul valore locativo dell'immobile diviso per un decimo, cioè in proporzione alla quota di comproprietà del bene; sul lato passivo, il correlato risparmio di spesa di cui la condòmina ha beneficiato, non avendo dovuto sostenere l'onere del costo dell'alloggio del portiere, da calcolarsi anch'esso sul valore locativo, ma questa volta ripartito secondo il criterio proporzionale di cui all' art. 1123 c.c. I due criteri di computo — quota di comproprietà del bene, per la posta attiva; proporzione millesimale degli oneri di portierato, per la posta passiva — non coincidono e non vanno confusi.

Sul piano sistematico, l'ordinanza si colloca nel solco del consolidato inquadramento della spesa di portierato quale onere condominiale soggetto al riparto proporzionale ex art. 1123 c.c. : il servizio di portierato è reso nell'interesse comune e la relativa spesa grava sui condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà. Da qui la conseguenza che il godimento gratuito, da parte del condominio, di un immobile di proprietà (anche solo pro quota) di un singolo condòmino integra un vantaggio patrimoniale suscettibile di ristoro, secondo lo schema evocato dalla ricorrente con il richiamo all'art. 2041 c.c.

Si segnala, per completezza e con finalità di rigore, una probabile svista redazionale del provvedimento, che nel corpo della motivazione richiama alternativamente l'art. 1123 e l'art. 1223 c.c.: il riferimento pertinente al criterio di ripartizione degli oneri condominiali è l' art. 1123 c.c. , mentre l'art. 1223 c.c. attiene alla diversa materia del risarcimento del danno da inadempimento (perdita subita e mancato guadagno). La regola operativa affermata, in ogni caso, resta inequivoca: il risparmio di spesa va computato secondo il criterio proporzionale proprio del riparto degli oneri di portierato.

La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Evoluzione Giurisprudenziale

L'analisi della più recente giurisprudenza di legittimità in termini restituisce un orientamento costante, privo di oscillazioni. Il punto di riferimento, sul piano del criterio di riparto, resta l'inquadramento della spesa di portierato tra gli oneri condominiali soggetti alla ripartizione proporzionale ex art. 1123 c.c. , in misura corrispondente al valore della proprietà di ciascun condòmino.

La stessa vicenda oggetto dell'ordinanza in commento era già stata definita, nella precedente fase di legittimità, dall'ordinanza n. 12659/2020, la quale — richiamando il principio consolidato già affermato da Cass. n. 12298/2003 — aveva chiarito che l'attività di custodia e vigilanza del portiere è svolta nell'interesse comune e che le relative spese vanno ripartite ai sensi dell' art. 1123 c.c. in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno dei condòmini. L'ordinanza n. 23005/2026 si pone in piena continuità con tale impostazione, ribadendo che il criterio legale di riparto opera anche ai fini del computo del risparmio di spesa da detrarre dall'indennizzo dovuto al condòmino.

Sul contiguo profilo della natura dell'alloggio del portiere, la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. n. 6819/2025) conferma che i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, indicati al n. 2 dell' art. 1117 c.c. , sono oggetto di proprietà comune salvo che il contrario risulti dal titolo, pur essendo suscettibili di utilizzazione individuale. Ne emerge un quadro coerente: la comproprietà (o la proprietà pro quota) del condòmino sull'alloggio non è incompatibile con la sua destinazione al servizio comune, e proprio da tale coesistenza discende la necessità di comporre, in termini di dare/avere, il vantaggio del condominio e il risparmio del singolo. La giurisprudenza in materia risulta dunque stabile e coerente, senza mutamenti di indirizzo.

Precedenti Conformi e Difformi

Precedenti conformi

CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA N. 12659 DEL 25 GIUGNO 2020

costituisce principio consolidato che in tema di condominio negli edifici, l'attività di custodia e di vigilanza è dal portiere svolta anche nell'interesse dei proprietari delle unità immobiliari accessibili direttamente dalla strada mediante autonomo ingresso, e le spese del servizio di portierato vanno ripartite ai sensi dell' art. 1123 c.c. , in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno dei condomini (Cass. 12298/2003)

CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA N. 6819_2025 DEL 14 MARZO 2025

In tema di condominio, le parti dell'edificio (locali per la portineria e per l'alloggio del portiere ecc.) indicate al n. 2) dell' art. 1117 c.c. – che, al pari di quelle indicate ai nn. 1) e 3) dello stesso art., sono oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo – sono anche suscettibili, a differenza delle parti dell'edificio di cui ai citati nn. 1) e 3), di utilizzazione individuale, in quanto la loro destinazione al servizio collettivo dei condomini non si pone in termini di assoluta necessità

Precedenti difformi: dall'esame della più recente giurisprudenza di legittimità in termini non risultano pronunce di segno contrario, coerentemente con il carattere costante dell'orientamento sopra delineato.

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26455/2022 R.G. proposto da:

…, rappresentata e difesa dall'avvocato

… unitamente all’avvocato …;

  • ricorrente -

contro CONDOMINIO DI VIA …

  • intimato -

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2907/2022

depositata il 03/05/2022.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2026 dal Consigliere Dott. ….

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, nel giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo promosso da … nei confronti del

Condominio di via …, revocava il decreto

opposto e condannava l’opponente al pagamento della somma di €

1.776,70 oltre accessori, rigettando altresì la domanda

riconvenzionale proposta dalla stessa

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5191/2014, in

parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla …,

rideterminava l’importo dovuto in € 1.560,12 oltre interessi,

confermando il rigetto della domanda riconvenzionale avente ad

oggetto il riconoscimento di un indennizzo pro quota per l’utilizzo

dell’appartamento del portiere.

3. Avverso tale decisione la … proponeva ricorso per

cassazione limitatamente al capo relativo al rigetto della domanda

riconvenzionale;

4. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 12659/2020,

accoglieva il motivo, cassava la sentenza impugnata in relazione a

tale profilo, e rinviava alla Corte d’appello di Roma in diversa

composizione

5. Riassunto il giudizio, l’attrice chiedeva la condanna del

Condominio al pagamento della somma di € 4.648,11, ovvero di

quella ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo (o restituzione)

per l’utilizzo dell’alloggio del portiere, di cui deduceva la

comproprietà per un decimo, oltre ulteriori importi maturati nel

tempo sino alla vendita dell’immobile, per una somma complessiva

indicata in € 22.500,00 (entro il limite di € 26.000,00), oltre

accessori.

6. Il Condominio convenuto rimaneva contumace nel giudizio

di rinvio.

7. La Corte d’appello, preso atto che la cassazione con rinvio

riguardava esclusivamente la domanda riconvenzionale relativa

all’indennizzo per l’utilizzo dell’alloggio del portiere, rilevava che

questa Corte aveva escluso il criterio compensativo adottato nella

precedente decisione e aveva richiamato, invece, il criterio di

ripartizione di cui all’ art. 1123 c.c. , fondato sulla proporzione dei

millesimi di proprietà.

A parere della Corte territoriale l’attrice non aveva assolto

all’onere di allegazione e prova in ordine ai presupposti necessari

per la determinazione dell’indennizzo secondo tale criterio, non

avendo prodotto le tabelle millesimali, né il regolamento

condominiale, né fornito elementi idonei a individuare la concreta

misura della partecipazione millesimale.

La domanda veniva rigettata per difetto di prova in ordine ai

criteri di ripartizione ex art. 1123 c.c. , con conseguente rigetto

della pretesa azionata.

8. … ha proposto ricorso per cassazione avverso

la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso e in

prossimità dell’udienza ha depositato memoria illustrativa.

9. Il CONDOMINIO DI VIA … è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o

falsa applicazione dell’ art. 1123 c.c. in relazione all’art 2041 c.c. –

violazione dell’art. 384 c.p.c. mancata applicazione e/o

travisamento da parte del giudice del rinvio del principio di diritto

enunciato dalla corte di cassazione.

In particolare, la ricorrente ricostruisce la vicenda

evidenziando come, fin dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo,

avesse proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere un

indennizzo per l’utilizzazione, da parte del Condominio,

dell’appartamento di cui era comproprietaria, adibito ad abitazione

del portiere. Tale utilizzazione sarebbe avvenuta a titolo gratuito,

nonostante la costante opposizione della ricorrente e in assenza di

qualsiasi valido titolo giustificativo, circostanza rimasta

incontestata nel giudizio e anzi riconosciuta dallo stesso

Condominio. Sarebbe altresì pacifico che la ricorrente avesse

integralmente corrisposto le somme dovute a titolo di spese

condominiali, comprese quelle relative al servizio di portierato, con

conseguente definitività di tale profilo del rapporto.

In sostanza avendo la ricorrente provveduto al

soddisfacimento della “normale retribuzione” spettante al portiere,

versando al condominio tutte le spese condominiali a lei addebitate,

ove erano ricomprese anche quelle relative al “portierato”, vi

sarebbe stata una “indebita duplicazione di pagamenti” e una

indebita utilità ad esclusivo vantaggio del condominio stesso.

Alla luce del principio affermato dalla Corte di cassazione, il

diritto all’indennizzo dovrebbe essere riconosciuto in ragione

dell’indebito arricchimento conseguito dal Condominio, consistente

nel godimento gratuito dell’immobile, e dovrebbe essere

quantificato in misura pari al valore locativo del bene,

limitatamente alla quota di proprietà della ricorrente (pari a un

decimo), e non già sulla base dei millesimi condominiali.

La sentenza impugnata, viceversa, avrebbe erroneamente

subordinato l’accoglimento della domanda alla prova dei millesimi

di proprietà e delle tabelle condominiali, ritenendo tale elemento

decisivo ai fini della quantificazione del credito.

Secondo la ricorrente, il riferimento operato dalla Corte di

cassazione all’ art. 1123 c.c. aveva la sola funzione di delimitare gli

oneri condominiali, non già quella di individuare il criterio di

quantificazione dell’indennizzo. Quest’ultimo, infatti, dovrebbe

essere determinato autonomamente, come ristoro per la perdita

del godimento del bene e per il correlato vantaggio economico

conseguito dal Condominio.

La ricorrente ribadisce che l’indennizzo deve essere rapportato

al valore locativo dell’immobile non percepito, trattandosi di utilità

patrimoniale trattenuta senza causa giustificatrice, riconducibile

allo schema dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c.

Ne consegue che il mancato riconoscimento dell’indennizzo da

parte della Corte territoriale integrerebbe violazione sia della

disciplina sostanziale, sia del principio di diritto vincolante

enunciato in sede di rinvio, avendo il giudice territoriale errato

nell’inquadrare la fattispecie e nell’individuare il criterio di

liquidazione del credito.

1.1 Il motivo di ricorso è fondato nei sensi di cui alla

motivazione che segue.

La Corte d’appello non ha proceduto alla verifica dell’eventuale

esistenza di una posta attiva a favore della ricorrente nel rapporto

dare/avere con il condominio, sostenendo erroneamente che la

domanda non fosse sufficientemente provata per la mancata

allegazione dei millesimi.

Questa Corte, infatti, con l’ordinanza n.12659 del 2020 ha

cassato con rinvio la precedente sentenza della Corte d’appello di

Roma perché non risultava precisata la ragione del rigetto della

domanda riconvenzionale fondata sulla considerazione che,

siccome l’immobile era stato riconosciuto gratuitamente al portiere,

con conseguente riduzione della retribuzione allo stesso spettante,

nulla era dovuto alla proprietaria. Tale motivazione non teneva

conto della circostanza che la spesa per il portiere rientra fra gli

oneri condominiali soggetti al medesimo criterio proporzionale in

ragione della proprietà di ciascun condomino, non potendo ritenersi

conforme ad esso il generico richiamo al criterio compensativo

formulato dalla Corte d'appello.

L’accoglimento del motivo di ricorso per violazione dell’art.

1223 c.c. si è fondato sulla mancanza di motivazione in ordine alla

compensazione di quanto ottenuto dalla odierna ricorrente a titolo

di risparmio di spesa sugli oneri condominiali dovuti per la

retribuzione al portiere con quanto a lei spettante in qualità di

proprietaria per la quota di un decimo dell’appartamento dato in

uso gratuitamente al portiere.

In tale circostanza questa Corte ha evidenziato come fosse

stato erroneamente utilizzato il medesimo criterio di riparto delle

spese ex art. 1223 c.c., nonostante l’odierna ricorrente fosse

proprietaria di un decimo dell’appartamento non necessariamente

coincidente con i millesimi di proprietà della quota condominiale.

Dunque, nel giudizio di rinvio occorreva accertare quanto

eventualmente dovuto dal Condominio per il vantaggio conseguito

dall’utilizzo dell’appartamento concesso in godimento al portiere,

dovendosi comunque tenere conto del corrispondente risparmio

ottenuto dalla ricorrente in relazione all’obbligo di pagamento della

sua quota di spese condominiali comprensiva degli oneri di

portierato, senza l’ulteriore aggravio del costo dell’alloggio del

portiere.

In altri termini, il compito della Corte d’appello era verificare

la fondatezza della domanda della …, quantificando il

credito eventualmente a lei spettante detratto il risparmio di spesa

da lei ottenuto in base agli obblighi ex art. 1123 c.c.

La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto non provato

l’indebito arricchimento del Condominio sulla base della mancata

indicazione dei millesimi di proprietà della ricorrente, che invece

risulta allegato e che in ogni caso discende dall’applicazione di un

criterio legale e deve perciò essere accertato in giudizio.

In sede di rinvio, pertanto, si dovrà accertare l’eventuale posta

attiva in favore della condomina … per il mancato introito

derivante dall’utilizzo da parte del condominio dell’appartamento

del portiere, da calcolarsi in base al valore locativo dell’immobile

non corrisposto diviso per un decimo (pari alla quota di

comproprietà del bene), dopo aver sottratto a tale somma dal lato

passivo il corrispondente guadagno della ricorrente come risparmio

di spesa da calcolarsi sempre in base al valore locativo

dell’immobile ma questa volta ripartito non per un decimo ma in

base al diverso criterio ex art. 1223 c.c..

In conclusione, la Corte accoglie il motivo di ricorso nei sensi

di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla

Corte d’appello di Roma in diversa composizione che provvederà

anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di

legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza

impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa

composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese

del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione

civile in data 3 luglio 2026.

Normativa richiamata – testo degli articoli

Art. 1123 c.c. (Ripartizione delle spese)

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

Art. 1223 c.c. (Risarcimento del danno)

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Art. 2041 c.c. (Azione generale di arricchimento)

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Art. 384 c.p.c. (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito)

La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito di osservazioni sulla medesima questione.

Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.

Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Per il caso concreto è sempre necessaria la valutazione di un professionista.
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