ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLA MOTIVAZIONE
Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento delle obbligazioni (con riferimento alla responsabilità del professionista).
Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore per inadempimento delle obbligazioni.
Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno.
Art. 1362 ss. c.c. – Criteri di ermeneutica contrattuale, applicati per analogia all'interpretazione degli atti processuali.
Art. 1497 c.c. – Responsabilità del venditore per mancanza di qualità della cosa venduta.
Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito (responsabilità aquiliana).
Art. 2050 c.c. – Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
Art. 2051 c.c. – Danni cagionati da cose in custodia.
Art. 2053 c.c. – Rovina di edificio.
Art. 2055 c.c. – Responsabilità solidale di più soggetti per il medesimo fatto dannoso.
Art. 2058 c.c. – Reintegrazione in forma specifica del danno.
Art. 2236 c.c. – Responsabilità del prestatore d'opera intellettuale per problemi di speciale difficoltà.
Art. 2727 c.c. – Nozione di presunzione.
Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici: requisiti di gravità, precisione e concordanza.
PRINCIPI DI DIRITTO ESPRESSI NELLA MOTIVAZIONE
1. "lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati" (richiamando Cass. Sez. 3, ord. 13 settembre 2024, n. 24695)
2. "la nullità della CTU, per violazione del principio della domanda e di quello dispositivo, ricorre esclusivamente nel caso in cui il consulente proceda all'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento, rispettivamente, della domanda proposta o delle eccezioni sollevate, salvo in quest'ultimo caso che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio" (richiamando Cass. Sez. Un., sent. 1° febbraio 2022, n. 3086)
3. "il consulente possa estendere il proprio giudizio anche ai fatti che, pur se non dedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili, non essendovi ragione di vietare in tal caso al CTU, pur se ne maturi la conoscenza aliunde, di esaminare in guisa di fatti accessori e dunque in funzione di rendere possibile la risposta ai quesiti, i fatti conoscibili da chiunque" (Cass. Sez. Un. sent. n. 3086 del 2022)
4. "l'utilizzazione, da parte dell'ausiliario, di documenti che non siano stati prodotti dalle parti integra – in ipotesi – una nullità relativa, come tale «rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso»" (Cass. Sez. Un. sent. n. 3086 del 2022; Cass. Sez. 3, ord. 1° giugno 2022, n. 17916; Cass. Sez. 3, ord. 16 giugno 2025, n. 16182)
5. "nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio" (Cass. Sez. 3, ord. 28 novembre 2019, n. 31066; Cass. Sez. 3, sent. 6 settembre 2022, n. 26208)
6. "un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto" (Cass. Sez. 3, sent. 15 gennaio 2020, n. 516; Cass. Sez. 6-3, ord. 1° giugno 2021, n. 15232)
7. "il Condominio ha diritto di invocare il risarcimento dei danni che subiscono i beni comuni e non ha certo il potere di sostituirsi quale avente diritto al titolare del singolo bene danneggiato"
8. "si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione" (Cass. Sez. 3, ord. 7 luglio 2022, n. 21563)
9. "in tema di illecito aquiliano perché rilevi il nesso di causalità tra una condotta e l'evento lesivo deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della «condicio sine qua non» e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso"
10. "la responsabilità solidale [di più coobbligati ai sensi dell'art. 2055 c.c.] implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni" (Cass. Sez. Un., sent. 27 aprile 2022, n. 13143; Cass. Sez. 3, ord. 16 aprile 2025, n. 9969)
11. "l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale" (Cass. Sez. Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061)
12. "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale" (Cass. Sez. 3, ord. 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. Sez. 6-3, ord. 5 ottobre 2021, n. 27056)
PARTE IN FATTO
Il condominio … (d'ora in poi, "il Condominio") e con esso i singoli condòmini, ricorrevano per la cassazione di due sentenze della Corte d'appello di Genova – la n. 915/2022 (non definitiva, del 25 agosto 2022) e la n. 1408/2023 (definitiva, del 19 dicembre 2023) – pronunciate in riforma della sentenza n. 36/2016 del Tribunale di Savona.
La vicenda trae origine dalla dichiarazione di inagibilità dell'edificio condominiale, intervenuta il 16 dicembre 2009, e dalla contestuale evacuazione forzata degli occupanti. La causa principale del dissesto strutturale era stata individuata in opere di escavazione nel sottosuolo sottostante la pubblica via, su cui insistevano le fondamenta del fabbricato: si trattava della realizzazione di 174 garage interrati, su un'area che il Comune aveva ceduto alla società committente …, la quale aveva appaltato i lavori alla società appaltatrice ….
Il Condominio, dopo aver ottenuto un sequestro conservativo per circa 10 milioni di euro, introduceva il giudizio di merito chiedendo: (a) in via principale, la condanna dei responsabili all'esecuzione in forma specifica delle opere di messa in sicurezza del versante su cui poggiava il caseggiato; (b) in via subordinata, il risarcimento per equivalente del costo di consolidamento o ricostruzione dell'edificio, del lucro cessante da mancato utilizzo delle unità immobiliari e dei danni accessori.
Nel corso del giudizio si costituivano, oltre alle due società convenute (entrambe poi ammesse a concordato preventivo e poste in liquidazione), i rispettivi assicuratori, nonché diversi terzi chiamati: il direttore dei lavori …, il Comune, il geologo … (autore della relazione tecnica a supporto della variante urbanistica approvata dal Comune), la società … (subappaltatrice degli scavi in terra), la società … (subappaltatrice dei lavori su roccia), e le rispettive compagnie assicurative: …, …, … e ….
Il Tribunale di Savona, con sentenza del 18 gennaio 2016, condannava in solido la committente …, l'appaltatrice …, il direttore dei lavori … e il Comune, al risarcimento per equivalente per un importo complessivo superiore a € 8.500.000,00, ripartendo le quote di responsabilità nel modo seguente: 40% al direttore dei lavori …; 25% alla committente …; 20% al Comune; 15% all'appaltatrice …. Condannava altresì gli assicuratori a manlevare i rispettivi assicurati.
Avverso tale pronuncia venivano proposti cinque gravami principali (dalla committente …, dall'appaltatrice …, dal Comune, e dai due assicuratori …). Anche il Condominio e il direttore dei lavori … spiegavano appello incidentale.
Con la sentenza non definitiva n. 915/2022, la Corte d'appello di Genova accoglieva due dei motivi principali – quello dell'appaltatrice … e il quinto del Comune – riducendo il risarcimento di € 823.444,74, sul rilievo che tale somma (corrispondente ai lavori di messa in sicurezza già eseguiti da terzi ma non ancora pagati dalla committente) costituiva un credito dei soggetti esecutori, e non un danno del Condominio. Rigettava invece il terzo motivo dell'appello incidentale dei condòmini, relativo alla mancata liquidazione del danno da inutilizzo di cinque garage di proprietà individuale, e rimetteva a CTU integrativa la questione del completamento dei lavori di messa in sicurezza.
Con la sentenza definitiva n. 1408/2023, la Corte d'appello respingeva i primi due motivi dell'appello incidentale del Condominio (relativi all'esecuzione in forma specifica) e accoglieva solo parzialmente il quarto motivo, riconoscendo un'ulteriore liquidazione del lucro cessante limitatamente a tre mesi (dal 1° gennaio 2020 al 20 marzo 2020, data di completamento dei lavori di messa in sicurezza secondo il CTU), escludendo per il resto ogni ulteriore pretesa risarcitoria connessa ad "altri impedimenti" alla ricostruzione.
Avverso entrambe le sentenze della Corte genovese ricorrevano per cassazione il Condominio e i singoli condòmini (ricorso principale, fondato su cinque motivi) e il Comune (ricorso, qualificato quale incidentale, fondato su sei motivi). Si costituivano con controricorso il Comune, il direttore dei lavori …, la committente …, l'appaltatrice … e l'assicuratrice …, chiedendo il rigetto dei rispettivi ricorsi avversi. Rimanevano intimati gli altri soggetti.
PARTE IN DIRITTO
1. Inquadramento generale e riunione dei ricorsi
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con sentenza del 7 aprile 2026, n. 8603, pronunciata all'esito dell'udienza pubblica del 16 ottobre 2025, riqualificava il secondo ricorso (quello del Comune) quale ricorso incidentale, disponendone la riunione al ricorso principale ex art. 335 c.p.c., in ragione della proposizione entro quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso.
2. Sul ricorso principale: i limiti del CTU e la nullità della consulenza tecnica d'ufficio
Il primo motivo del ricorso principale denunciava la nullità della sentenza definitiva n. 1408/2023, per essersi questa fondata su un supplemento di CTU asseritamente nullo: l'ausiliario avrebbe (a) esorbitato dal quesito, rispondendo a quesiti posti dai consulenti di controparte; (b) fondato le proprie conclusioni su documentazione non prodotta agli atti, proveniente da un soggetto estraneo al giudizio (la società … che aveva eseguito i lavori di messa in sicurezza nell'ambito del concordato preventivo della committente).
La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo "in parte non fondato e in parte inammissibile". Quanto alla prima censura (esorbitanza dal quesito), la ha rigettata affermando che il consulente si è mantenuto entro il perimetro del quesito demandatogli, e richiamando il principio, già consolidato, per cui considerazioni tecniche esulanti dal quesito non determinano nullità se le parti hanno potuto interloquire. Quanto alla seconda (uso di documenti non prodotti), la ha dichiarata inammissibile: l'eventuale utilizzo di documenti non prodotti dalle parti integra una nullità relativa, rilevabile solo nella prima difesa utile; ma le note depositate dal Condominio – che la Corte ha esaminato in quanto l'error in procedendo consentiva l'accesso agli atti – contenevano censure di merito (con richiesta di convocazione del CTU a chiarimenti), non un'eccezione di nullità.
Il fulcro della decisione, sul punto, è il richiamo alle Sezioni Unite (sent. n. 3086/2022): il CTU mutua i propri poteri istruttori da quelli del giudice, non è soggetto alle preclusioni proprie delle parti, e può quindi acquisire documenti non prodotti dalle parti stesse, purché venga garantito il contraddittorio. L'assenza di tale contraddittorio – che si verifica quando le parti non abbiano potuto contestare i documenti acquisiti – integra nullità relativa, da far valere tempestivamente.
3. Sulla limitazione temporale del lucro cessante (art. 345 c.p.c.)
Il secondo motivo denunciava contraddittorietà della motivazione e violazione di legge (artt. 345, 115, 116 c.p.c., 2729 c.c.) nella parte in cui la Corte genovese aveva limitato il riconoscimento del lucro cessante ai soli tre mesi tra il termine fissato in primo grado (31 dicembre 2019) e la data di completamento dei lavori secondo il CTU (20 marzo 2020).
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo sul punto dell'art. 345 c.p.c. e dichiarato inammissibili le censure relative agli artt. 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c., sul rilievo che la sentenza impugnata era del tutto coerente: una volta individuata la data di completamento dei lavori (accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità), era corretta la limitazione del lucro cessante aggiuntivo ai soli mesi intercorrenti tra il termine "figurativo" del primo grado e la data effettiva di completamento.
4. Sulla legittimazione del Condominio al risarcimento dei danni alle proprietà individuali
Il terzo motivo censurava la conferma del rigetto della domanda risarcitoria per la mancata utilizzazione di cinque garage di proprietà individuale, sostenendo che il condominio avrebbe potuto ricevere il risarcimento e poi ripartirlo tra i proprietari sulla base delle tabelle millesimali.
La Corte di Cassazione ha affermato con chiarezza che tale soluzione equivarrebbe a violare l'art. 81 c.p.c., configurando un caso di sostituzione processuale fuori dalle ipotesi stabilite dalla legge. Il Condominio ha diritto di agire per i danni ai beni comuni, ma non può sostituirsi ai singoli condòmini per far valere i danni ai beni di proprietà individuale. Né potrebbe ammettersi una condanna "in incertam personam", eseguibile solo in presenza di certezza del titolo. Questa statuizione chiarisce in modo netto i limiti della legittimazione processuale dell'ente condominiale.
5. Sulla chiamata del terzo corresponsabile e l'estensione automatica della domanda
Il quarto motivo (relativo alla sentenza non definitiva) censurava la riduzione del risarcimento di € 823.444,74, avvenuta con pronuncia non definitiva prima ancora che fosse definita la domanda principale di esecuzione in forma specifica, asseritamente contraddittoria.
La Corte ha rigettato il motivo: l'importo ridotto riguardava lavori già eseguiti da terzi, che costituivano un credito dei soggetti esecutori verso la committente …, non un danno del Condominio. Non vi era contraddizione nel decidere questa voce prima della definitiva, dato che la questione era risolvibile indipendentemente dall'accertamento sul completamento dei lavori.
Sul ricorso incidentale del Comune, il primo motivo (deduzione del vizio di extrapetizione per condanna in assenza di estensione della domanda attorea nei suoi confronti) è stato rigettato con l'applicazione del principio dell'estensione automatica: la committente … aveva chiamato il Comune non in garanzia, ma come corresponsabile dell'evento dannoso – indicandolo quale soggetto che aveva predisposto perizie geologiche e il progetto esecutivo – sicché il rapporto sostanziale era oggettivamente unitario e la domanda si estendeva automaticamente al Comune senza bisogno di un'esplicita manifestazione di volontà degli attori.
6. Sull'interruzione del nesso causale e la responsabilità del Comune
Il quarto motivo del ricorso incidentale del Comune denunciava la mancata applicazione della teoria della causalità adeguata e il mancato riconoscimento dell'interruzione del nesso causale. Il Comune sosteneva che il comportamento dell'esecutore dei lavori – che aveva violato le prescrizioni tecniche imposte nel titolo edilizio, nonché il rifiuto dei condòmini di consentire l'infissione di tiranti – avrebbe dovuto essere considerato causa esclusiva del dissesto, tale da esonerare il Comune.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, ribadendo che il giudizio di causalità compiuto dalla Corte genovese era immune da errori: si ha interruzione del nesso causale solo quando la causa sopravvenuta sia, da sola, sufficiente a provocare l'evento, in modo autonomo, eccezionale ed atipico rispetto alla serie causale già in atto. Nel caso di specie nessuna delle condotte successive aveva tale efficacia assorbente esclusiva.
7. Sulla questione delle spese processuali
Il quinto motivo del ricorso principale (relativo alla liquidazione delle spese d'appello) è stato parzialmente accolto: risultava intrinsecamente contraddittoria la motivazione della Corte genovese, che da un lato dichiarava di volersi uniformare alla pronuncia di primo grado, e dall'altro aveva liquidato le spese d'appello in misura pari a circa un terzo di quelle riconosciute per il primo grado, senza fornire specifica motivazione della riduzione. La Corte di Cassazione ha quindi cassato sul punto la sentenza definitiva e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese d'appello in € 230.000,00, pari a quelle del primo grado, ponendole a carico di committente …, appaltatrice …, direttore dei lavori … e Comune.
Il sesto motivo del ricorso incidentale del Comune (sulle spese) è stato invece rigettato: l'accoglimento parziale dell'appello del Comune (limitato alla riduzione del risarcimento di € 823.444,74) non configurava una reciproca soccombenza, perché la domanda era articolata in un unico capo e il Condominio era rimasto sostanzialmente vittorioso.
8. Valutazione complessiva
La sentenza in commento riveste notevole interesse sotto più profili. In primo luogo, sistematizza con grande precisione la disciplina della CTU, chiarendo il coordinamento tra i poteri istruttori del consulente (mutuati da quelli del giudice) e le preclusioni delle parti, e distinguendo tra nullità assoluta (accertamento di fatti principali non dedotti) e nullità relativa (acquisizione di documenti non prodotti senza contraddittorio). In secondo luogo, ribadisce il principio dell'estensione automatica della domanda al terzo chiamato quale corresponsabile, distinguendolo con nitidezza dall'ipotesi della chiamata in garanzia. In terzo luogo, traccia con chiarezza i confini della legittimazione processuale del condominio, escludendo che esso possa sostituirsi ai singoli condòmini nel far valere i danni ai loro beni individuali. Infine, riafferma i principi in materia di interruzione del nesso causale e di liquidazione delle spese processuali in appello, con particolare attenzione all'onere motivazionale del giudice in caso di riduzione dei compensi rispetto al primo grado.
EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
L'analisi dei recenti pronunciamneti della Suprema Corte consente di delineare una linea evolutiva coerente e sostanzialmente costante su ciascuno dei principi affermati dalla sentenza in commento, a partire dalle pronunce più recenti.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12742/2026 del 5 maggio 2026
La sentenza affronta la questione dei poteri dell'amministratore di condominio e della sua legittimazione ad agire autonomamente, senza autorizzazione assembleare, per la tutela delle parti comuni (art. 1130, n. 4, c.c.), anche in relazione ad azioni aventi contenuto reale (violazione del regolamento condominiale che vietava sopraelevazioni). La Corte ribadisce la tendenza interpretativa che amplia i margini di legittimazione dell'amministratore per gli atti conservativi in senso lato. Il tema si raccorda alla sentenza in commento nella parte in cui conferma che l'azione del condominio è circoscritta alla tutela delle parti comuni, essendo invece necessaria la legittimazione dei singoli per i diritti individuali.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8213/2026 del 2 aprile 2026
La sentenza riguarda la responsabilità del direttore dei lavori in un giudizio per vizi e difetti dell'opera ex art. 1669 c.c. (gravi difetti costruttivi). La Corte chiarisce la natura extracontrattuale della responsabilità del direttore dei lavori nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e la possibilità di concorso con la responsabilità contrattuale dell'impresa appaltatrice, ex art. 2055 c.c. La pronuncia si inserisce coerentemente nel filone che afferma la solidarietà passiva tra i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione di opere edili che abbiano cagionato danni, tema che costituisce il sostrato della sentenza n. 8603/2026.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7351/2026 del 26 marzo 2026
Il caso riguarda un condominio convenuto da un'impresa per il saldo di lavori di ristrutturazione: il condominio aveva opposto vizi dell'opera, con domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento e risarcimento danni. La pronuncia affronta il concorso di colpa del committente ex art. 1227 c.c. per carenze manutentive, tema che si affianca a quello trattato nella sentenza in commento con riguardo alle condotte dei danneggiati (rifiuto di consentire l'infissione dei tiranti) nell'ambito del giudizio sul nesso causale.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6628/2026 del 19 marzo 2026
La sentenza affronta la responsabilità del condominio per danni da infiltrazioni d'acqua (trave portante) all'unità dell'attore, con connessa questione di inagibilità e risoluzione anticipata del contratto di locazione. La Corte esamina i requisiti di autosufficienza del ricorso in punto di fatti non contestati e la valutazione delle prove acquisite. La pronuncia conferma il quadro giurisprudenziale sulla responsabilità aquiliana per danni da beni condominiali, evidenziando come il danneggiato debba provare il danno e il nesso causale, con inversione dell'onere sul custode (art. 2051 c.c.) per quanto attiene al caso fortuito.
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 15232/2021 del 1° giugno 2021
Questa ordinanza – rinvenuta nella cartella Cassazione/2021 – affronta il medesimo tema dell'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, in un caso di danni da infiltrazioni in condominio. La convenuta aveva chiamato in causa il condominio e un'altra condomina, addebitando a loro l'integrale responsabilità. La Corte aveva già affermato che si trattava di chiamata del terzo corresponsabile (e non in garanzia), con conseguente automatica estensione della pretesa risarcitoria, senza necessità di esplicita istanza dell'attore. La distinzione tra le due ipotesi era già consolidata: nell'ipotesi di chiamata del terzo in garanzia (autonomia dei rapporti sostanziali) l'estensione automatica non opera. Il principio affermato nella sentenza n. 8603/2026 è quindi pienamente conforme alla giurisprudenza già tracciata nel 2021.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17916/2022 del 1° giugno 2022
Il caso riguarda la responsabilità di un Comune per danni a privati (responsabilità civile della P.A. ex art. 2043 c.c.), con questioni di CTU in merito al nesso causale. La pronuncia ribadisce i principi in materia di responsabilità extracontrattuale della P.A., richiedendo l'accertamento concreto della colpa e del nesso causale, senza configurare una colpa "in re ipsa" per il solo fatto del provvedimento illegittimo. Il filo conduttore con la sentenza in commento riguarda sia il tema della responsabilità del Comune sia la questione della nullità relativa della CTU per acquisizione di documenti senza contraddittorio.
La disamina delle pronunce rinvenute nella cartella Cassazione consente di affermare che la giurisprudenza di legittimità si è mantenuta costante sui principi fondamentali esaminati dalla sentenza n. 8603/2026: (i) la disciplina della CTU (con il fondamentale arresto delle Sezioni Unite n. 3086/2022, costantemente richiamato e applicato); (ii) il principio dell'estensione automatica della domanda al terzo corresponsabile (linea costante dal 2013 in poi); (iii) la limitazione della legittimazione processuale del condominio ai beni comuni; (iv) la teoria della causalità adeguata nell'illecito civile plurisoggettivo; (v) i criteri di liquidazione delle spese in sede di riforma in appello. Non si registrano significativi orientamenti difformi su questi temi.
PRECEDENTI CONFORMI E DIFFORMI
PRECEDENTI CONFORMI
CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA N. 15232_2021 DEL 1 GIUGNO 2021
- "nell'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario"
- "nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo"
CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA N. 17916_2022 DEL 1 GIUGNO 2022
- "la responsabilità extracontrattuale della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., presuppone che il giudice accerti in concreto l'imputabilità dell'evento dannoso al dolo o alla colpa dell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa "in re ipsa" connessa al mero dato obiettivo dell'esecuzione volontaria di un provvedimento illegittimo"
- "l'utilizzazione da parte del CTU di documenti non prodotti dalle parti integra una nullità relativa, rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso"
CASS. SEZ. UN., SENTENZA N. 3086 DEL 1° FEBBRAIO 2022 (richiamata nella motivazione)
- "la nullità della CTU per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo ricorre esclusivamente nel caso in cui il consulente proceda all'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni"
- "al consulente tecnico, al pari del giudice, non si applicano le preclusioni processuali ordinariamente vigenti a carico delle parti, potendo il CTU acquisire documenti non prodotti dalle parti purché sia garantito il contraddittorio"
- "l'assenza di contraddittorio sui documenti acquisiti dall'ausiliario comporta la nullità relativa della consulenza, rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso"
CASS. SEZ. 3, ORD. N. 24695 DEL 13 SETTEMBRE 2024 (richiamata nella motivazione)
- "lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati"
CASS. SEZ. 3, ORD. N. 16182 DEL 16 GIUGNO 2025 (richiamata nella motivazione)
- "l'utilizzazione da parte dell'ausiliario di documenti che non siano stati prodotti dalle parti integra una nullità relativa, come tale rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso"
CASS. SEZ. 3, ORD. N. 31066 DEL 28 NOVEMBRE 2019 (richiamata nella motivazione)
- "nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie"
CASS. SEZ. 3, SENTENZA N. 26208 DEL 6 SETTEMBRE 2022 (richiamata nella motivazione)
- "nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, non mutando l'oggetto del giudizio"
CASS. SEZ. 3, SENTENZA N. 516 DEL 15 GENNAIO 2020 (richiamata nella motivazione)
- "nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo"
CASS. SEZ. 3, SENTENZA N. 5067 DEL 3 MARZO 2010 (richiamata nella motivazione)
- "la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado d'appello solo se nel giudizio di primo grado sia stata proposta un'azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado (art. 345, comma 1, ultima parte, c.p.c.)"
CASS. SEZ. 6-3, ORD. N. 18526 DEL 4 SETTEMBRE 2020 (richiamata nella motivazione)
- "la domanda di risarcimento dei danni ulteriori, eccezionalmente ammissibile in appello, è consentita solo ove i danni trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado"
CASS. SEZ. 3, ORD. N. 21563 DEL 7 LUGLIO 2022 (richiamata nella motivazione)
- "si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione"
CASS. SEZ. UN., SENTENZA N. 13143 DEL 27 APRILE 2022 (richiamata nella motivazione)
- "la responsabilità solidale [ex art. 2055 c.c.] implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni"
CASS. SEZ. 3, ORD. N. 9969 DEL 16 APRILE 2025 (richiamata nella motivazione)
- "la responsabilità solidale implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti"
CASS. SEZ. UN., SENTENZA N. 32061 DEL 31 OTTOBRE 2022 (richiamata nella motivazione)
- "l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale"
CASS. SEZ. 3, ORD. N. 9064 DEL 12 APRILE 2018 (richiamata nella motivazione)
- "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale"
CASS. SEZ. 6-3, ORD. N. 27056 DEL 5 OTTOBRE 2021 (richiamata nella motivazione)
- "il giudice di appello che riformi la sentenza impugnata deve rideterminare le spese dell'intero giudizio, attribuendone l'onere in base all'esito complessivo della lite con criterio unitario e globale"
CASS. SEZ. 3, SENTENZA N. 20604 DEL 14 OTTOBRE 2015 (richiamata nella motivazione)
- "la liquidazione delle spese processuali in misura inferiore ai valori tariffari deve essere sorretta da specifica motivazione da parte del giudice"
CASS. SEZ. 3, SENTENZA N. 29003 DEL 11 NOVEMBRE 2024 (richiamata nella motivazione)
- "l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo"
PRECEDENTI DIFFORMI
Dall'analisi dei recenti pronunciamenti della Cassazione non emergono precedenti chiaramente difformi rispetto ai principi affermati dalla sentenza n. 8603/2026 sulle questioni fondamentali esaminate. La giurisprudenza di legittimità risulta sostanzialmente costante e uniforme sui temi della validità della CTU, dell'estensione automatica della domanda al terzo corresponsabile, della limitazione della legittimazione del condominio ai beni comuni, e dei criteri di liquidazione delle spese in appello.
Si segnala tuttavia che, sul tema dell'estensione automatica della domanda, la giurisprudenza ha sempre richiesto una distinzione di merito tra la chiamata del "terzo corresponsabile" e la chiamata "in garanzia": in quest'ultima ipotesi (nella quale la responsabilità del chiamante nei confronti dell'attore non è posta in dubbio e si deduce un rapporto autonomo con il terzo) l'estensione automatica non opera. I casi di applicazione di questo principio in senso sfavorevole al danneggiato si rinvengono sistematicamente nelle pronunce in cui il convenuto aveva chiamato il terzo deducendo un titolo contrattuale autonomo (ad es. rivalsa tra assicuratori, regresso tra coobbligati solidali con rapporto di garanzia). In tali ipotesi le Sezioni Unite e la giurisprudenza successiva hanno affermato la necessità di un'espressa istanza dell'attore per estendere la domanda al terzo, configurando una fattispecie che, pur non essendo strettamente "difforme" ai principi della sentenza in commento, ne costituisce il limite applicativo.